Bruxelles - Con la notifica dell’intenzione di lasciare l’Unione Europea, avvenuta il 29 marzo 2017 con la consegna della lettera formale da parte dell'ambasciatore britannico Tim Barrow al presidente del Consiglio europo Donald Tusk, il Regno Unito ha fatto appello all’articolo 50 del Trattato di Lisbona, che definisce il funzionamento dell’Unione Europea. Secondo il Trattato, ogni Paese membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione. A seguito della notifica di tale intenzione, l’Ue negozia e conclude con lo Stato uscente un accordo volto a definire le modalità del recesso.

L’articolo 50 del Trattato di Lisbona stabilisce un limite di tempo di due anni per il processo di uscita; durante questo periodo, il Paese che vuole uscire dovrà continuare a rispettare i regolamenti europei, ma non parteciperà più al processo decisionale dell’Unione.

Di seguito il testo dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, nella versione ufficiale italiana:

  1. ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione europea;
  2. lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo;
  3. i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine;
  4. ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  5. se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.
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